domenica 8 giugno 2014

IUC, IMU, TARI, TASI, QUANDO PAGARE?

Quattro sigle «pericolose» per le tasche dei contribuenti, che si abbinano e si scindono tra loro, rischiando di far cadere in errore chi vuole essere in regola.Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo di immobile si abbina e principalmente quanto pagare. Il tutto considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di partenza. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La IUC (Imposta Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una denominazione che accorpa la IMU (Imposta Municipale Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili), la TARI (Tassa sui Rifiuti)  e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di questi tributi al momento, resta fissato al 16 giugno 2014, eccetto per tutti quei Comuni che alla data del 23/05/2014 non avranno deliberato le aliquote, per i quali la scadenza è prorogata a settembre 2014.

Ad ORTONA le aliquote TASI non sono state deliberate, per cui la scadenza è prorogata a settembre.
Entro il 16 giugno 2014 dovrà essere versato  l’ACCONTO IMU,pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote in vigore lo scorso anno, tramite modello F24 disponibile presso banche, uffici postali, sito internet del Comune.  Il saldo a conguaglio dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 sulla base delle aliquote  definitivamente stabilite dal Comune. Per quanto riguarda la TARI non ancora sono state definite le modalità di pagamento che verranno comunicate in seguito. 

REQUISITI BASE – Vediamo nello specifico su quali immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.
- IMU: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli altri immobili. Si paga sul possesso del bene.
- TARI: avrà le stesse caratteristiche della TARSU prima e TARES  poi (Tassa sui rifiuti solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi detiene e utilizza l’immobile a qualunque titolo. Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili.
- TASI: praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai Comuni dell’IMU per la 1^ casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla TARI, però, che viene pagata da chi utilizza l’immobile, la TASI colpisce i proprietari. Ma con la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio), sarà pagata anche dagli inquilini, se l’immobile è affittato, in una percentuale che varierà dal 10% al 30% .
LE ALIQUOTE – Per la IMU le aliquote non hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la TARI, come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da applicare. Pertanto con le due componenti della IUC, rappresentate da IMU e TARI, non dovremmo avere particolari problemi.
E’ la TASI da guardare invece con sospetto. Vediamo perché. La legge di Stabilità indica per questo tributo un’aliquota da applicare che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce però anche che la somma delle aliquote TASI + IMU non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Praticamente le aliquote massime dell’IMU. Ma successivi ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla dallo 0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento il Comune potrà deliberare un’aliquota TASI fino a un massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo IMU + TASI dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
UN CASO PARTICOLARENel caso in cui si possieda un immobile, che non sia l’abitazione principale, che sia sfitto e si trovi nel Comune in cui si ha la residenza, bisognerà considerare che su questo, oltre all’IMU come altra abitazione, alla TARI e alla TASI, andrà pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per “fortuna”  solo al 50% di quanto dovuto.
E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano effettivamente quattro!


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